Regolamento Malattia/infortunio/malattia professionale (valevole dal MUT di GIUGNO 2024) – promemoria regole
Ricordiamo la norma fondamentale affinché sorga il diritto in capo all’impresa al rimborso dell’indennità anticipata al lavoratore in busta paga
07/07/2025
16/2025
Argomenti
Ad un anno dalla entrata in vigore del Regolamento Malattia/infortunio/malattia professionale, con la presente ricordiamo la norma fondamentale affinché sorga il diritto in capo all’impresa al rimborso dell’indennità anticipata al lavoratore in busta paga (punto 2. del Regolamento).
In sintesi l’impresa deve:
- compilare il MUT con i dati e gli importi relativi all’evento,
- inviare telematicamente il MUT entro la scadenza regolamentare (giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento) con una tolleranza di 3 mesi (con addebito sanzione ex art. 1 Regolamento amministrativo)
- inviare entro 3 mesi il certificato medico (denuncia infortunio INAIL), la busta paga, la contabile del bonifico di pagamento della stessa
Per agevolare e ricordare l’invio di tali documenti, il MUT richiede obbligatoriamente che vengano allegati il certificato di malattia e la busta paga, mentre la contabile del bonifico di pagamento della busta paga, essendo un documento successivo e non sempre a disposizione del consulente delegato, deve essere inviato a mezzo e-mail a info@cassaedilepg.it entro lo stesso termine di tre mesi. Di conseguenza, in caso di ritardo nell’invio del MUT superiore a 3 mesi dalla scadenza regolamentare ed in caso di mancato invio, invio parziale o invio della documentazione probatoria oltre il terzo mese dalla scadenza regolamentare dell’invio del MUT, l’impresa non avrà diritto a ricevere il rimborso dell’integrazione malattia/infortunio/malattia professionale.